Art. 6 · Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa
Accordo quadroTitolo II

Art. 6

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Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

In vigore dal 29 ott 2020
Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa 1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza a livello internazionale. 2. Le parti convengono di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori, garantendo la piena attuazione degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione o di altri pertinenti accordi da loro ratificati o ai quali hanno aderito. Le parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo. 3. Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta alla proliferazione delle ADM e dei relativi vettori mediante: a) l'adozione di tutte le misure necessarie per firmare, ratificare o aderire, secondo il caso, nonché attuare integralmente e promuovere, tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti; b) il mantenimento di un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione esteso tanto all'esportazione quanto al transito dei beni collegati alle ADM, che verifichi anche l'impiego finale delle tecnologie a duplice uso in relazione alle ADM e preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione; c) la promozione dell'attuazione di tutte le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; d) la cooperazione nei consessi multilaterali e nei regimi di controllo delle esportazioni per promuovere la non proliferazione delle ADM; e) la collaborazione e il coordinamento delle attività di sensibilizzazione in materia di sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare, sicurezza e non proliferazione e sanzioni; f) la condivisione di informazioni pertinenti sulle misure adottate a norma del presente articolo, se del caso e in conformità delle rispettive competenze. 4.Le parti decidono di mantenere un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi gli elementi suddetti.
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