Accordo quadro›Titolo X
Art. 59
59 / 64Cooperazione finanziaria
In vigore dal 29 ott 2020
Cooperazione finanziaria
1.In sede di attuazione di programmi di aiuto nell'ambito delle loro politiche di cooperazione allo sviluppo, le parti cooperano per prevenire e lottare contro le irregolarità, la frode, la corruzione o qualsiasi altra attività illecita a danno degli interessi finanziari delle parti.
2.A tal fine, le autorità competenti dell'Unione e dell'Australia condividono informazioni, inclusi dati personali, a norma delle rispettive legislazioni in vigore, e, su richiesta di una delle parti, procedono a consultazioni.
3.L'Ufficio europeo per la lotta antifrode e le competenti autorità australiane possono convenire di estendere la cooperazione nell'ambito delle attività antifrode, anche tramite la conclusione di accordi operativi.
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