Art. 58 · Definizioni Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, secondo le rispettive competenze, da una parte, e l'Australia, dall'altra.
Accordo quadroTitolo X

Art. 58

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Definizioni Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, secondo le rispettive competenze, da una parte, e l'Australia, dall'altra.

In vigore dal 29 ott 2020
Definizioni Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, secondo le rispettive competenze, da una parte, e l'Australia, dall'altra.
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