Art. 56 · Comitato misto
Accordo quadroTitolo IX

Art. 56

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Comitato misto

In vigore dal 29 ott 2020
Comitato misto 1.Le parti istituiscono un comitato misto composto da rappresentanti di entrambe. 2.In sede di comitato misto si tengono consultazioni volte ad agevolare l'attuazione del presente accordo e a conseguirne gli obiettivi generali, nonché a mantenere la coerenza generale delle relazioni tra l'UE e l'Australia. 3.Il comitato misto: a) promuove un'efficace attuazione del presente accordo; b) segue lo sviluppo delle relazioni bilaterali complessive tra le parti, compresa la stipula di accordi tra le parti; c) chiede, ove opportuno, informazioni ai comitati o ad altri organismi istituiti nell'ambito di altri accordi tra le parti ed esamina le relazioni da questi presentate; d) scambia opinioni e formula proposte sulle questioni d'interesse comune, comprese azioni future e risorse disponibili per realizzarle; e) fissa priorità e, se del caso, definisce le tappe successive o i piani d'azione in relazione ai fini del presente accordo; f) cerca metodi adatti per prevenire eventuali problemi nei settori oggetto dell'accordo; g) si adopera per comporre, a norma dell', eventuali controversie sorte nell'applicazione o interpretazione del presente accordo; h) esamina le informazioni presentate da una parte in conformità all'; i) adotta decisioni, ove opportuno, per dare effetto ad aspetti specifici del presente accordo. 4.Il comitato misto delibera per consenso. Esso adotta il proprio regolamento interno e può istituire sottocomitati e gruppi di lavoro per trattare questioni specifiche. 5.Il comitato misto si riunisce di norma una volta all'anno, alternativamente nell'Unione e in Australia. A richiesta di una delle parti vengono indette riunioni straordinarie del comitato misto. Il comitato misto è copresieduto da entrambe le parti e si riunisce, di norma, a livello di alti funzionari, sebbene possa riunirsi a livello ministeriale. Il comitato misto può anche operare mediante contatti video o telefonici e attraverso lo scambio di informazioni per posta elettronica.
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