Art. 55 · Altri accordi o intese
Accordo quadroTitolo IX

Art. 55

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Altri accordi o intese

In vigore dal 29 ott 2020
Altri accordi o intese 1.Le parti possono integrare il presente accordo concludendo accordi o intese specifici in qualsiasi settore di cooperazione rientrante nel suo ambito di applicazione. Tali accordi specifici sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo. 2.Il presente accordo non condiziona nè pregiudica l'interpretazione, il funzionamento o l'applicazione di altri accordi tra le parti. In particolare, le disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non sostituiscono nè condizionano in alcun modo le disposizioni sulla risoluzione delle controversie di altri accordi tra le parti. 3.Le parti riconoscono che un caso di particolare urgenza, quale definito all', paragrafo 7, potrebbe fungere anche da motivazione per la sospensione o la denuncia di altri accordi stipulati tra le parti. In tali circostanze, per risolvere eventuali controversie, le parti rinviano alle disposizioni relative alla risoluzione delle controversie, alla sospensione e alla denuncia stabilite dagli altri accordi.
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