Art. 54 · Salute Le parti convengono di promuovere la cooperazione reciproca, lo scambio di informazioni e la condivisione delle esperienze a livello di politiche nei settori della salute e della gestione efficace dei problemi sanitari a carattere transfrontaliero.
Accordo quadroTitolo VIII

Art. 54

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Salute Le parti convengono di promuovere la cooperazione reciproca, lo scambio di informazioni e la condivisione delle esperienze a livello di politiche nei settori della salute e della gestione efficace dei problemi sanitari a carattere transfrontaliero.

In vigore dal 29 ott 2020
Salute Le parti convengono di promuovere la cooperazione reciproca, lo scambio di informazioni e la condivisione delle esperienze a livello di politiche nei settori della salute e della gestione efficace dei problemi sanitari a carattere transfrontaliero.
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