Art. 52 · Affari marittimi e pesca
Accordo quadroTitolo VIII

Art. 52

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Affari marittimi e pesca

In vigore dal 29 ott 2020
Affari marittimi e pesca 1.Le parti intensificano il dialogo e la cooperazione su questioni di interesse comune in materia di pesca e affari marittimi. Le parti mirano a promuovere la conservazione a lungo termine e la gestione sostenibile delle risorse biologiche marine, lo scambio di informazioni attraverso le organizzazioni regionali di gestione della pesca («ORGP»), nonché attraverso intese e consessi multilaterali quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura («FAO»), la promozione di sforzi volti a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN»), l'attuazione di una gestione basata sugli ecosistemi e la promozione della collaborazione nel settore della ricerca sulla sostenibilità dell'ambiente marino e della pesca. 2.Le parti cooperano al fine di: a) incoraggiare lo sviluppo, l'attuazione e il rispetto di misure efficaci volte a garantire la conservazione a lungo termine e la gestione sostenibile delle risorse alieutiche, che rientrano nelle competenze delle ORGP o di accordi di cui le parti sono firmatarie; b) garantire la gestione multilaterale, nell'ambito dell'ORGP pertinente, di stock ittici altamente migratori nell'intera zona di distribuzione dei medesimi; c) promuovere un approccio integrato agli affari marittimi a livello internazionale; d) impegnarsi per facilitare l'adesione, ove opportuno, alle ORGP di cui una delle parti è membro e l'altra è una parte cooperante. 3.Le parti organizzano un dialogo regolare periodico nonché riunioni a livello di alti funzionari, al fine di rafforzare il dialogo e la cooperazione nonché lo scambio di informazioni ed esperienze sulla politica della pesca e degli affari marittimi.
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