Art. 49 · Trasporti
Accordo quadroTitolo VIII

Art. 49

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Trasporti

In vigore dal 29 ott 2020
Trasporti 1.Le parti si adoperano per cooperare in tutti i settori pertinenti della politica dei trasporti, compresa la politica dei trasporti integrata, nell'intento di migliorare la circolazione delle merci e dei passeggeri, di promuovere la sicurezza dei trasporti marittimi e aerei e la tutela dell'ambiente e di rendere più efficienti i rispettivi sistemi di trasporto. 2.La cooperazione fra le parti in questo settore è volta a promuovere: a) la condivisione di informazioni sulle rispettive politiche e pratiche in materia di trasporti, compresa la consulenza tempestiva in merito a modifiche proposte ai regimi normativi che incidono sui rispettivi settori dei trasporti; b) il rafforzamento delle relazioni nel settore dell'aviazione tra l'Australia e l'Unione, migliorando l'accesso al mercato e le opportunità d'investimento e ampliando e approfondendo la cooperazione in materia di regolamentazione nel settore della sicurezza aerea, nonché della sicurezza e della regolamentazione economica dell'industria del trasporto aereo, al fine di favorire la convergenza normativa e l'eliminazione degli ostacoli all'attività delle imprese, nonché la cooperazione in materia di gestione del traffico aereo; c) il dialogo e la cooperazione al fine di raggiungere gli obiettivi di un accesso illimitato ai mercati marittimi internazionali e di scambi fondati su una leale concorrenza su base commerciale; d) il dialogo e la cooperazione su questioni di trasporto legate all'ambiente; e) il dialogo e la cooperazione in vista del riconoscimento reciproco delle patenti di guida; f) la cooperazione nei consessi internazionali che si occupano di trasporti.
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