Accordo quadro›Titolo VIII
Art. 46
46 / 64Cambiamenti climatici
In vigore dal 29 ott 2020
Cambiamenti climatici
1.Le parti riconoscono la minaccia comune rappresentata a livello mondiale dal cambiamento climatico e la necessità per tutti i paesi di adottare misure per la riduzione delle emissioni al fine di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera a un livello tale da prevenire una pericolosa interferenza antropica nel sistema climatico. Nell'ambito delle rispettive competenze, e fatte salve le discussioni in altre sedi, quali la convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (UNFCCC), le parti rafforzano la cooperazione in questo settore. La cooperazione ha come scopo, tra l'altro:
a) la lotta contro il cambiamento climatico, con l'obiettivo generale di una stabilizzazione delle concentrazioni di gas serra nell'atmosfera, tenendo conto dei più recenti dati scientifici e della necessità di una transizione verso economie a basse emissioni pur nel contempo facilitando una crescita economica sostenibile mediante adeguate azioni nazionali di attenuazione e adattamento;
b) la condivisione di conoscenze specialistiche e informazioni riguardo la concezione, l'attuazione e l'evoluzione dei rispettivi approcci e delle politiche di attenuazione nazionali, compresi i meccanismi basati sul mercato, se pertinenti;
c) la condivisione di conoscenze specialistiche e informazioni sugli strumenti di finanziamento del settore pubblico e privato per l'azione per il clima;
d) la collaborazione in materia di ricerca, sviluppo, diffusione, applicazione e trasferimento di tecnologie a basse emissioni di carbonio, allo scopo di mitigare le emissioni di gas a effetto serra e promuovere un uso efficiente delle risorse, preservando, nel contempo, la crescita economica;
e) la condivisione di esperienze, competenze e migliori pratiche, ove opportuno, per il controllo e l'analisi degli effetti dei gas a effetto serra e per lo sviluppo di programmi di attenuazione e adattamento e strategie a basse emissioni;
f) il sostegno, ove opportuno, alle azioni di attenuazione e adattamento dei paesi in via di sviluppo;
g) la collaborazione per pervenire ad un accordo internazionale solido e giuridicamente vincolante sul clima, applicabile a tutti i paesi.
2.A tal fine, le parti convengono di mantenere un dialogo regolare e una cooperazione a livello politico, strategico e tecnico, sia a livello bilaterale che nei consessi plurilaterali e multilaterali pertinenti.
Storico versioni
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