Accordo quadro›Titolo V
Art. 39
39 / 64Protezione consolare
In vigore dal 29 ott 2020
Protezione consolare
1.L'Australia conviene che le autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro rappresentato in Australia possono esercitare la tutela consolare per conto di altri Stati membri che non dispongano di una rappresentanza permanente accessibile sul suo territorio.
2.L'Unione e gli Stati membri convengono che le autorità diplomatiche e consolari dell'Australia possono esercitare la tutela consolare per conto di un paese terzo e che i paesi terzi possano esercitare la tutela consolare nell'Unione per conto dell'Australia in luoghi in cui l'Australia o il paese terzo interessato non dispongano di una rappresentanza permanente accessibile.
3.I paragrafi 1 e 2 sono intesi a sopprimere gli eventuali requisiti di notifica o di approvazione che potrebbero essere altrimenti applicabili.
4.Le parti convengono di facilitare un dialogo sugli affari consolari tra le rispettive autorità competenti.
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L'Australia può accettare l'uso del termine «tutela consolare» nel presente articolo, in sostituzione del termine «funzioni consolari», restando inteso che il primo copre le funzioni di cui all' della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione n. 95/553/CE, e che tali funzioni comprendono il rilascio di passaporti di emergenza e/o documenti di viaggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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