Art. 37 · Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
Accordo quadroTitolo V

Art. 37

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Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

In vigore dal 29 ott 2020
Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo 1.Le parti ribadiscono la necessità di cooperare per impedire che i propri sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di attività illecite, quali traffico di droga e corruzione, e per combattere il finanziamento del terrorismo. Tale cooperazione si estende al recupero di beni o fondi derivanti da attività criminali. 2.Le parti scambiano informazioni pertinenti nell'ambito delle rispettive disposizioni di legge e attuano misure appropriate per combattere contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in conformità delle norme adottate dagli organismi internazionali competenti per il settore, come il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
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