Accordo quadro›Titolo V
Art. 35
35 / 64Lotta contro le droghe illecite
In vigore dal 29 ott 2020
Lotta contro le droghe illecite
1.Conformemente ai rispettivi poteri e alle rispettive competenze, le parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella lotta contro le droghe illecite, riducendo al minimo il danno da esse inflitto a individui, famiglie e comunità. Le politiche e le azioni in questo settore sono volte a rafforzare le strutture impegnate nella lotta contro le droghe illecite, a ridurne offerta, traffico e domanda, a far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali della tossicomania e a stimolare il recupero dalla tossicodipendenza, e si affiancano a una continua cooperazione intesa a prevenire più efficacemente la diversione dei precursori chimici utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
2.Le parti collaborano per smantellare le reti di criminalità transnazionale responsabili del traffico di droga anche scambiando informazioni e intelligence, organizzando corsi di formazione o condividendo le migliori pratiche, comprese tecniche investigative speciali. Uno sforzo particolare è volto a combattere la penetrazione della criminalità organizzata nell'economia lecita.
3.Le parti cooperano per affrontare il problema delle nuove sostanze psicoattive, anche attraverso lo scambio di informazioni e di intelligence, a seconda dei casi.
Storico versioni
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