Accordo quadro›Titolo IV
Art. 29
29 / 64Cooperazione tra imprese
In vigore dal 29 ott 2020
Cooperazione tra imprese
1.Le parti incoraggiano relazioni più solide tra le imprese e tra governo e imprese attraverso visite reciproche e attività che coinvolgono le imprese, anche nell'ambito dell'ASEM.
2.Questa cooperazione mira in particolare a migliorare la competitività delle piccole e medie imprese («PMI»). La cooperazione può comprendere, fra l'altro:
a) incentivi per il trasferimento di tecnologie;
b) lo scambio di buone pratiche sull'accesso ai finanziamenti;
c) la promozione della responsabilità sociale d'impresa e dell'obbligo di rendere conto del proprio operato;
d) lo sviluppo della cooperazione esistente in materia di norme e di valutazione della conformità.
3.Le parti convengono di agevolare e promuovere il dialogo e la cooperazione tra le agenzie competenti per la promozione degli scambi e degli investimenti.
Storico versioni
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