Art. 29 · Cooperazione tra imprese
Accordo quadroTitolo IV

Art. 29

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Cooperazione tra imprese

In vigore dal 29 ott 2020
Cooperazione tra imprese 1.Le parti incoraggiano relazioni più solide tra le imprese e tra governo e imprese attraverso visite reciproche e attività che coinvolgono le imprese, anche nell'ambito dell'ASEM. 2.Questa cooperazione mira in particolare a migliorare la competitività delle piccole e medie imprese («PMI»). La cooperazione può comprendere, fra l'altro: a) incentivi per il trasferimento di tecnologie; b) lo scambio di buone pratiche sull'accesso ai finanziamenti; c) la promozione della responsabilità sociale d'impresa e dell'obbligo di rendere conto del proprio operato; d) lo sviluppo della cooperazione esistente in materia di norme e di valutazione della conformità. 3.Le parti convengono di agevolare e promuovere il dialogo e la cooperazione tra le agenzie competenti per la promozione degli scambi e degli investimenti.
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