Accordo quadro›Titolo I
Art. 2
2 / 64Fondamenti della cooperazione
In vigore dal 29 ott 2020
Fondamenti della cooperazione
1.Le parti decidono di rafforzare le loro relazioni strategiche e di intensificare la cooperazione a livello bilaterale, regionale e mondiale, sulla base di valori condivisi e interessi comuni.
2.Le parti confermano il loro impegno a rispettare i principi democratici, i diritti umani e le libertà fondamentali e lo Stato di diritto. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani e delle libertà fondamentali enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo - quali espressi nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e in altri pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani che le parti hanno ratificato o ai quali hanno aderito - nonché dei principi dello Stato di diritto costituisce il fondamento delle politiche interne e internazionali delle parti e un elemento essenziale del presente accordo.
3.Le parti ribadiscono il loro forte sostegno a favore della Carta delle Nazioni Unite e dei valori condivisi ivi sanciti.
4.Le parti ribadiscono l'impegno a promuovere uno sviluppo e una crescita economica sostenibili, contribuendo agli obiettivi di sviluppo convenuti a livello internazionale e cooperando per affrontare le sfide ambientali mondiali, compreso il cambiamento climatico.
5.Le parti sottolineano l'impegno comune a favore del carattere globale delle loro relazioni bilaterali e del mantenimento della coerenza generale a riguardo, sulla base del presente accordo.
6.L'attuazione del presente accordo si fonda sui principi del dialogo, del rispetto reciproco, del partenariato paritario, del consenso e del rispetto del diritto internazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2020-10-12;136#art-aq-2