Art. 18 · Ostacoli tecnici agli scambi
Accordo quadroTitolo IV

Art. 18

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Ostacoli tecnici agli scambi

In vigore dal 29 ott 2020
Ostacoli tecnici agli scambi 1.Le parti concordano che la maggiore compatibilità tra norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità è una condizione essenziale per agevolare gli scambi. 2.Le parti riconoscono il loro interesse reciproco a ridurre gli ostacoli tecnici agli scambi e a tal fine concordano di cooperare nel quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi e tramite l'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e l'Australia.
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