Art. 10 · Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali
Accordo quadroTitolo II

Art. 10

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Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali

In vigore dal 29 ott 2020
Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali Le parti si impegnano a cooperare, mediante la condivisione di opinioni e, ove opportuno, il coordinamento delle rispettive posizioni nell'ambito delle organizzazioni e dei consessi internazionali e regionali, tra cui l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate, l'Organizzazione mondiale del commercio («OMC»), il gruppo dei venti («G 20»), il Consiglio per la stabilità finanziaria («FSB»), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico («OCSE»), il Gruppo della Banca mondiale e le banche di sviluppo regionali, l'Asia-Europe Meeting («ASEM»), l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa («OSCE»), il Forum regionale dell'ASEAN («ARF»), il Forum delle isole del Pacifico («PIF») e il Segretariato della Comunità del Pacifico.
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