Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007. 30 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLI Art. 2 Articolo 2 Le due Parti contraenti incoraggeranno altresì quelle attività culturali che po Art. 3 Articolo 3 Le Parti contraenti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le rispett Art. 4 Articolo 4 Le Parti contraenti favoriranno l'insegnamento della lingua e letteratura dell' Art. 5 Articolo 5 Le Parti contraenti incoraggeranno la collaborazione tra le rispettive amminist Art. 6 Articolo 6 Le Parti contraenti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune Art. 7 Articolo 7 Ciascuna delle due Parti contraenti favorirà sul proprio territorio, su base di Art. 8 Articolo 8 Le Parti contraenti rafforzeranno la collaborazione nel campo dell'istruzione, Art. 9 Articolo 9 Le Parti contraenti offriranno, su base di reciprocità, borse di studio a stude Art. 10 Articolo 10 Ciascuna delle due Parti contraenti s'impegnerà ad incrementare la collaborazi Art. 11 Articolo 11 Le Parti contraenti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica Art. 12 Articolo 12 Le Parti contraenti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispet Art. 13 Articolo 13 Le Parti contraenti s'impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le Art. 14 Articolo 14 Le Parti contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze ne Art. 15 Articolo 15 Le Parti contraenti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo della promo Art. 16 Articolo 16 Le Parti contraenti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione s Art. 17 Articolo 17 Per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, Art. 18 Articolo 18 Le Parti contraenti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, Art. 19 Articolo 19 Ciascuna delle Parti contraenti si impegna a facilitare nel proprio territorio Art. 20 Articolo 20 Le due Parti contraenti favoriranno, mediante la conclusione di un apposito Pr Art. 21 Articolo 21 Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti contraenti decidono di Art. 22 Articolo 22 Qualsiasi documento o informazione fornita da una Parte nell'ambito del presen Art. 23 Articolo 23 Le Parti contraenti convengono di risolvere qualsiasi controversia tra di esse Art. 24 Articolo 24 Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente tramite la via dip Art. 25 Articolo 25 Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360