Art. 11
Allegato E Parte II

Art. 11

63 / 63
In vigore dal 28 ott 2020
Le spese della commissione di conciliazione, sono a carico in egual misura delle parti della disputa, salvo che le parti stesse abbiano concordato diversamente. La commissione tiene un registro delle proprie spese e fornisce alle parti un rendiconto conclusivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2020-10-08;134#art-aep-11-2