Art. 8 · Ambiente, patrimonio e qualità della vita
Convenzione Quadro

Art. 8

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Ambiente, patrimonio e qualità della vita

In vigore dal 24 ott 2020
- Ambiente, patrimonio e qualità della vita Le Parti si impegnano a utilizzare tutti gli aspetti patrimoniali dell'ambiente culturale: a. per arricchire i processi di sviluppo economico, politico, sociale e culturale e di pianificazione dell'uso del territorio, ricorrendo, ove necessario, a valutazioni di impatto sul patrimonio culturale e adottando strategie di riduzione dei danni; b. per promuovere un approccio integrato alle politiche che riguardano la diversità culturale, biologica, geologica e paesaggistica al fine di ottenere un equilibrio fra questi elementi; c. per rinforzare la coesione sociale promuovendo un senso di responsabilità condivisa nei confronti dei luoghi di vita comune; d. per promuovere un obiettivo di qualità nelle modificazioni contemporanee dell'ambiente senza mettere in pericolo i suoi valori culturali.
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urn:nir:stato:legge:2020-10-01;133#art-cq-8