Art. 11 · Organizzazione delle responsabilità pubbliche in materia di patrimonio culturale
Convenzione Quadro

Art. 11

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Organizzazione delle responsabilità pubbliche in materia di patrimonio culturale

In vigore dal 24 ott 2020
- Organizzazione delle responsabilità pubbliche in materia di patrimonio culturale Nella gestione del patrimonio culturale, le Parti si impegnano: a. a promuovere un approccio integrato e bene informato da parte delle istituzioni pubbliche in tutti i settori e a tutti i livelli; b. a sviluppare un quadro giuridico, finanziario e professionale che permetta l'azione congiunta di autorità pubbliche, esperti, proprietari, investitori, imprese, organizzazioni non governative e società civile; c. a sviluppare metodi innovativi affinché le autorità pubbliche cooperino con altri attori; d. a rispettare e incoraggiare iniziative volontarie che integrino i ruoli delle autorità pubbliche; e. ad incoraggiare organizzazioni non governative interessate alla conservazione del patrimonio ad agire nell'interesse pubblico.
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