Art. 15 · Modifiche
Convenzione

Art. 15

15 / 39

Modifiche

In vigore dal 12 set 2020
Modifiche 1. Ogni Membro che intende proporre una modifica della presente Convenzione e dei suoi Protocolli dovrà notificare la propria proposta al Direttore Generale. Il Direttore Generale trasmetterà tempestivamente tali proposte a tutti i Membri. Trascorso un periodo di almeno tre mesi, il presidente convocherà una riunione del Consiglio nella quale si valuterà se adottare e raccomandare la modifica ai Membri. 2. Le modifiche adottate e raccomandate dal Consiglio entreranno in vigore per tutti i Membri dopo che tutti i Membri li avranno accettati in conformità con le normative nazionali. Tali modifiche entreranno in vigore trenta giorni dopo che l'ultima notifica di accettazione della modifica proposta sia stata ricevuta dal depositario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2020-08-14;115#art-c-15