Traduzione non ufficiale
Art. 4
4 / 22Meccanismi per il coordinamento nazionale
In vigore dal 6 ago 2020
-- Meccanismi per il coordinamento nazionale
1. Le Parti assicurano che vengano istituiti meccanismi di coordinamento nazionale e locale con lo scopo di sviluppare e implementare un approccio pluri-istituzionale integrato con riguardo a sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza a livello nazionale e locale.
2. Le Parti assicurano che vengano istituiti meccanismi per identificare, analizzare e valutare i rischi riguardanti sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza, e permettere di condividere informazioni aggiornate sulla valutazione del rischio.
3. Le Parti assicurano che i meccanismi di coordinamento coinvolgano tutti gli enti pubblici e privati responsabili in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza connesse all'evento, sia all'interno sia all'esterno del sito dove l'evento ha luogo.
4. Le Parti assicurano che i meccanismi di coordinamento tengano pieno conto dei principi riguardanti sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza stabiliti nella presente Convenzione e che strategie a livello nazionale e locale siano sviluppate, regolarmente valutate e perfezionate alla luce di esperienze e buone prassi nazionali ed internazionali.
5. Le Parti assicurano che il quadro legale, regolamentare o amministrativo nazionale chiarifichi i rispettivi ruoli e le rispettive responsabilità degli enti pertinenti e che questi ruoli siano complementari, coerenti con un approccio integrato e ampiamente comprese a livello strategico e operativo.
Storico versioni
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