Traduzione non ufficiale
Art. 15
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In vigore dal 6 ago 2020
-- Emendamenti
1. Emendamenti alla presente Convenzione possono essere proposti da una Parte, dal Comitato sulla Sicurezza Fisica e Sicurezza Pubblica per gli Eventi Sportivi o dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.
2. Qualsiasi proposta di emendamento viene comunicata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati Parte della Convenzione Culturale Europea, a qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che ha aderito alla Convenzione No. 120 prima dell'apertura alla firma della presente Convenzione e ad ogni Stato non membro che ha aderito a o è stato invitato ad aderire alla presente Convenzione in conformità con le disposizioni dell'.
3. Qualsiasi proposta di emendamento da parte di una Parte o del Comitato dei Ministri è comunicata al comitato almeno due mesi prima della riunione in cui essa verrà discussa. Il comitato sottopone il proprio parere sulla proposta di emendamento al Comitato dei Ministri.
4. Il Comitato dei Ministri l'emendamento proposto e qualsiasi opinione sottoposta dal comitato e può adottare l'emendamento coon la maggioranza prevista all'.d dello Statuto del Consiglio d'Europa.
5. Il testo di qualsiasi emendamento adottato dal Comitato dei Ministri in conformità con il paragrafo 4 di questo articolo è inoltrato alle Parti per accettazione in conformità con le loro rispettive procedure interne.
6. Qualsiasi emendamento adottato in conformità con il paragrafo 4 del presente articolo entra in vigore primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di un mese a partire dal momento in cui tutte le parti henno informato il Segretario Generale della propria accettazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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