Art. 11 · Cooperazione internazionale
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Art. 11

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Cooperazione internazionale

In vigore dal 6 ago 2020
-- Cooperazione internazionale 1. Le Parti cooperano in stretto contatto su tutte le materie coperte dalla presente Convenzione e le materie connesse, per massimizzare la collaborazione con riguardo agli eventi internazionali, condividono esperienze e partecipano allo sviluppo di buone prassi. 2. Le Parti, senza alcun pregiudizio alle disposizioni nazionali vigenti, in particolare per la ripartizione delle competenze tra i vari servizi e autorità, istituiscono o designano un Punto Informazioni Nazionale per il Calcio (PINC). Il PINC: a. agisce come diretto ed unico punto di contatto per lo scambio di informazioni (strategiche, operative, e tattiche) con riguardo ad una partita di calcio con dimensione internazionale; b. scambia dati personali in conformità con le regole nazionali ed internazionali applicabili; c. facilita, coordina e organizza l'implementazione di cooperazione di polizia con riguardo a partite di calcio con una dimensione internazionale; d. deve essere in grado di svolgere efficacemente e prontamente le funzioni cui è preposto. 3. Le Parti inoltre assicurano che il PINC rappresenti una fonte nazionale di esperienze riguardante le operazioni di polizia di calcio, le dinamiche dei tifosi e i connessi rischi di sicurezza fisica e sicurezza pubblica. 4. Ogni Stato notifica per iscritto al Comitato sulla Sicurezza Fisica e Sicurezza Pubblica per gli Eventi Sportivi, creato da questa Convenzione, nominativo e dettagli del contatto del proprio PINC, e qualsiasi successiva sua modifica. 5. Le Parti cooperano a livello internazionale in merito alla condivisione di buone prassi ed informazioni su progetti preventivi, educativi ed informativi e l'istituzione di collaborazione con gli enti coinvolti nella predisposizione di iniziative nazionali e locali, focalizzate o guidate dalla comunità locali e i tifosi.
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