Art. 3 · Punto d'informazione nazionale per il calcio

Art. 3

Punto d'informazione nazionale per il calcio

In vigore dal 6 ago 2020
1. Il Punto d'informazione nazionale per il calcio, ai sensi dell' della Convenzione di cui all' della presente legge, è individuato presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.
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