Protocollo aggiuntivo
Art. 5
37 / 40TIPOLOGIA DI PROCESSO ARBITRALE
In vigore dal 6 ago 2020
TIPOLOGIA DI PROCESSO ARBITRALE
1. Salvo nella misura in cui le autorità competenti degli Stati contraenti concordino regole diverse, le seguenti regole si applicano ad una procedura arbitrale ai sensi degli Articoli da 1 a 8 del presente Protocollo:
a) Dopo che il caso è stato sottoposto ad arbitrato, l'autorità competente di ciascuno Stato contraente sottopone al collegio arbitrale, entro una data stabilita di corame accordo, una proposta di risoluzione di tutte le questioni irrisolte nel caso (tenendo conto di tutti gli accordi precedentemente raggiunti in tale caso dalle autorità competenti degli Stati contraenti). La proposta di risoluzione si limita all'indicazione di specifici importi monetari (per esempio, riguardanti redditi o spese) oppure, laddove specificato, all'aliquota massima d'imposta applicata ai sensi dell'Accordo, per ciascuna rettifica o questione similare oggetto del caso. Nel caso in cui le autorità competenti degli Stati contraenti non siano riuscite a raggiungere un accordo su una questione concernente le condizioni per l'applicazione di una disposizione dell'Accordo (qui di seguito indicata come "questione soglia" (threshold question, quali se una persona fisica sia un residente o se sussista una stabile organizzazione, le autorità competenti possono sottoporre proposte di risoluzione alternative concernenti le questioni la cui determinazione è subordinata alla risoluzione di tali questioni soglia.
b) L'autorità competente di ciascuno Stato contraente può anche sottoporre all'esame del collegio arbitrale un documento a supporto della propria posizione (position paper). Ciascuna autorità competente che sottopone una proposta di risoluzione o un documento a supporto della propria posizione (position paper) ne fornisce una copia all'altra autorità competente entro la data in cui devono essere presentati la proposta di risoluzione ed il documento di posizione «position paper). Ciascuna autorità competente può anche sottoporre al collegio arbitrale» entro una data stabilita di comune accordo, una memoria di replica alla proposta di risoluzione e al documento di posizione (position paper) presentati dall'altra autorità competente. Copia di ciascuna memoria di replica viene fornita all'altra autorità competente entro la data in cui deve essere presentata la memoria di replica.
c) Il collegio arbitrale sceglie, quale propria decisione, una delle proposte di risoluzione del caso sottoposte dalle autorità competenti in relazione a ciascuna questione ed a ciascuna questione soglia, e non è tenuto ad includere una motivazione o qualsiasi altra spiegazione della decisione. La decisione arbitrale è adottata a maggioranza semplice dei membri del collegio. Il collegio arbitrale presenta la sua decisione per iscritto alle autorità competenti degli Stati contraenti, La decisione del collegio arbitrale non ha valore di precedente.
2. Prima dell'inizio della procedura arbitrale, le autorità competenti degli Stati contraenti assicurano che ciascuna persona che ha sottoposto il caso e i suoi consulenti si impegnino per iscritto a non rivelare a qualsiasi altra persona ogni informazione ricevuta nel corso della procedura arbitrale da una delle autorità competenti o dal collegio arbitrale. La procedura amichevole ai sensi dell' dell'Accordo, nonché la procedura arbitrale ai sensi del presente Protocollo, con riferimento al caso termina se, in qualsiasi momento dopo la presentazione di una richiesta di arbitrato e prima che il collegio arbitrale abbia comunicato la propria decisione alle autorità competenti degli Stati contraenti, una persona che ha sottoposto il caso oppure uno dei consulenti di tale persona viola in maniera sostanziale tale impegno.
Storico versioni
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