Art. 4 · RISOLUZIONE DI UN CASO PRIMA DELLA CONCLUSIONE DELL'ARBITRATO
Protocollo aggiuntivo

Art. 4

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RISOLUZIONE DI UN CASO PRIMA DELLA CONCLUSIONE DELL'ARBITRATO

In vigore dal 6 ago 2020
RISOLUZIONE DI UN CASO PRIMA DELLA CONCLUSIONE DELL'ARBITRATO Ai fini dell' dell'Accordo e degli Articoli da 1 a 8 del presente Protocollo, la procedura amichevole nonché la procedura arbitrale riguardante un caso si conclude se, in qualsiasi momento dopo la presentazione di una richiesta di arbitrato e prima che il collegio arbitrale abbia comunicato la propria decisione alle autorità competenti degli Stati contraenti: a) le autorità competenti raggiungono un accordo amichevole per risolvere il caso; o b) la persona che ha sottoposto il caso ritira la richiesta di arbitrato o la richiesta di procedura amichevole.
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