Art. 28 · MEMBRI DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI
Accordo

Art. 28

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MEMBRI DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI

In vigore dal 6 ago 2020
MEMBRI DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
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