Art. 24 · ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
Accordo

Art. 24

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ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

In vigore dal 6 ago 2020
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 1. Per quanto riguarda la Giamaica, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente: fatte salve le disposizioni della legislazione di Giamaica in merito alla concessione di un credito a fronte di un'imposta giamaicana o di un'imposta pagata in un territorio al di fuori di Giamaica (che non ne pregiudica i principi generali) quando un residente di Giamaica percepisce un reddito che in conformità alle disposizioni del presente Accordo è imponibile in Italia, la Giamaica autorizza una detrazione dall'imposta sul reddito di detto residente di un importo pari all'imposta sul reddito pagato in Italia; e se una società residente in Italia paga un dividendo ad una società residente in Giamaica, che controlla direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale della prima società, la detrazione tiene conto dell'imposta da corrispondere in Italia da parte di detta prima società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 2. Per quanto riguarda l'Italia, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente: residenti dell'Italia che ricavano elementi di reddito che, in conformità con le disposizioni del presente Accordo, sono imponibili in Giamaica, possono includere tali elementi di reddito nella base imponibile sulla quale sono applicate le imposte in Italia, ai sensi delle disposizioni applicabili della legislazione italiana. In tal caso, l'Italia ammette in detrazione dall'imposta così calcolata le imposte sui redditi pagate in Giamaica, ma la detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia, ai sensi della legislazione italiana, ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta o ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta, su richiesta o meno del beneficiario del reddito. 3. Se, in conformità a una disposizione del presente Accordo, i redditi derivati da un residente di uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato, tale Stato può tuttavia, nel calcolare l'imposta sugli altri redditi di detto residente, tenere in considerazione i redditi esentati.
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