Protocollo
Art. 10
10 / 30Valutazione qualitativa
In vigore dal 5 ago 2020
1. Ciascuna Parte impone ai proprietari o ai gestori degli impianti soggetti agli obblighi di comunicazione di cui all', paragrafo 1 di garantire la qualità delle informazioni comunicate.
2. Ciascuna Parte garantisce che i dati contenuti nel proprio registro siano sottoposti a valutazione qualitativa dall'autorità competente, in particolare sotto il profilo della completezza, della coerenza e della credibilità, tenendo conto delle linee direttrici eventualmente elaborate dalla riunione delle Parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2020-07-17;91#art-p-10