Art. 7 · INFORMAZIONI ALLA PERSONA CONDANNATA
Trattato sul trasferimento

Art. 7

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INFORMAZIONI ALLA PERSONA CONDANNATA

In vigore dal 29 lug 2020
INFORMAZIONI ALLA PERSONA CONDANNATA 1. Le Parti adottano le misure ritenute necessarie al fine di informare, nel più breve tempo possibile, le persone condannate all'interno del proprio territorio dell'esistenza del presente Trattato e delle condizioni di applicabilità del medesimo. 2. Ciascuna Parte deve informare per iscritto la persona condannata all'interno del proprio territorio delle misure adottate o decisioni pertinenti sulle richieste della Parte che Trasferisce o della Parte che Riceve, ai sensi degli del presente Trattato.
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