Trattato sul trasferimento
Art. 4
56 / 71CONDIZIONI PER IL TRASFERIMENTO
In vigore dal 29 lug 2020
CONDIZIONI PER IL TRASFERIMENTO
1. Una persona condannata può essere trasferita soltanto se:
a. la persona condannata ha la cittadinanza della Parte che Riceve;
b. la persona condannata, o - in caso di sua incapacità dovuta a ragioni di età o alle sue condizioni fisiche o mentali - il suo legale rappresentante, chiede il suo trasferimento o acconsente allo stesso;
c. la condotta per la quale è stata inflitta la condanna nella Parte che Trasferisce costituisce reato anche secondo le leggi della Parte che Riceve:
d. al momento della richiesta di trasferimento, la durata della condanna che resta da eseguire nei confronti della persona condannata è di almeno un anno. In casi eccezionali, i due Stati possono autorizzare il trasferimento anche se la durata della condanna che resta da eseguire è inferiore a un anno;
e. la condotta per la quale è stata inflitta la condanna non costituisce reato politico o militare. Ai fini del presente Trattato non si considerano reati politici:
i. l'omicidio o altro reato violento contro la persona del Capo di Stato o di Governo o di membri della loro famiglia;
ii. il genocidio ed atti di terrorismo conformemente ai Trattati e alle Convenzioni multilaterali di cui entrambi gli Stati sono Parte; e
iii. altri reati che, conformemente ai Trattati e alle Convenzioni multilaterali vigenti tra le Parti, non possono essere considerati reati politici;
f. la sentenza pronunciata a carico della persona condannata è definitiva senza possibilità di ulteriori impugnazioni;
g. non sussistono procedimenti penali pendenti a carico della persona condannata nella Parte che Trasferisce;
h. la decisione di trasferimento si adotta caso per caso;
i. le Parti comunicano alla persona condannata le conseguenze giuridiche del suo trasferimento;
j. entrambe le Parti sono d'accordo sul trasferimento, secondo il proprio potere discrezionale. Nel caso in cui una delle Parti rifiuti il trasferimento, deve comunicare all'altra Parte i motivi della decisione per iscritto ai sensi del paragrafo 1 dell'.
2. A integrazione di quanto precede e al fine di decidere su una richiesta di trasferimento, le Parti possono tenere in considerazione, tra le altre, l'esistenza comprovata di una delle seguenti situazioni:
a. la persona condannata soffre di una grave malattia che mette in pericolo imminente la sua vita o soffre di una malattia in fase terminale;
b. i genitori, figli, coniuge o compagno fisso della persona condannata si trovano nelle circostanze descritte al precedente punto a); o
c. la persona condannata ha più di sessantacinque anni di età;
d. stato di invalidità fisica o mentale della persona, debitamente certificato.
Storico versioni
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