Art. 20 · VIGENZA E CESSAZIONE
Trattato sul trasferimento

Art. 20

71 / 71

VIGENZA E CESSAZIONE

In vigore dal 29 lug 2020
VIGENZA E CESSAZIONE 1. Il presente Trattato entrerà in vigore trenta giorni dopo la data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno comunicate, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne. Lo stesso avrà durata illimitata. 2. Il presente Trattato si applica a qualsiasi richiesta di trasferimento presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima che il Trattato sia entrato in vigore. 3. Ciascuna Parte può cessare gli effetti del presente Trattato in qualsiasi momento mediante una notifica scritta inviata all'altra Parte tramite i canali diplomatici. 11 Trattato cesserà i suoi effetti novanta giorni dopo che una delle Parti riceva la suddetta notifica per iscritto. La cessazione del presente Trattato non riguarderà le richieste trasmesse precedentemente alla sua cessazione. In aggiunta, e indipendentemente dalla cessazione del presente Trattato, lo stesso continuerà ad applicarsi all'esecuzione di sentenze di persone condannate che sono state trasferite in virtù del presente Trattato precedentemente agli effetti della cessazione. 4. Il presente Trattato potrà essere emendato di comune accordo tra le Parti e tali modifiche entreranno in vigore in conformità al paragrafo 1 del presente Articolo. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Trattato. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Trattato. FATTO a Roma, il giorno 16 del mese di dicembre dell'anno 2016 in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2020-07-17;82#art-tst-20