Trattato sul trasferimento
Art. 17
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In vigore dal 29 lug 2020
SPESE
1. La Parte che Riceve sostiene le spese relative:
a. al trasferimento della persona condannata, ad eccezione delle spese sostenute esclusivamente nel territorio della Parte che Trasferisce; e
b. all'esecuzione della pena dopo il trasferimento.
2. La Parte che Riceve può recuperare in tutto o in parte dalla persona condannata le spese sostenute.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2020-07-17;82#art-tst-17