Art. 1 · DEFINIZIONI
Trattato sul trasferimento

Art. 1

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DEFINIZIONI

In vigore dal 29 lug 2020
TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI COLOMBIA SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE La Repubblica Italiana e la Repubblica di Colombia (di seguito denominate "Le Parti"); Sulla base del reciproco rispetto per la loro sovranità, uguaglianza e reciproco vantaggio; Desiderosi di rafforzare la cooperazione giudiziaria in materia penale tra i due Paesi; Al fine di consentire che le persone condannate scontino la propria condanna nel paese di loro cittadinanza per ragioni umanitarie, contribuendo in tal modo alla loro risocializzazione; Hanno convenuto quanto segue: DEFINIZIONI Ai fini del presente Trattato: 1. "La Parte che Trasferisce" indica quella che ha trasferito o può trasferire una persona condannata fuori dal suo territorio; 2. "La Parte che Riceve" indica quella che ha ricevuto o può ricevere una persona condannata all'interno del suo territorio; 3. "Persona condannata" si riferisce a una persona che è stata condannata da un'autorità giudiziaria per scontare una condanna ne "La Parte che Trasferisce"; 4. "Sentenza" indica una decisione giudiziale definitiva, non più soggetta a impugnazione, con la quale viene inflitta una pena per la commissione di un reato, privativa della libertà o restrittiva della stessa.
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