Trattato di estradizione
Art. 22
22 / 71RISERVATEZZA
In vigore dal 29 lug 2020
RISERVATEZZA
Quando la Parte Richiedente prevede di trasmettere informazioni particolarmente sensibili a sostegno della sua richiesta di estradizione può consultare la Parte Richiesta per determinare in quale misura la Parte Richiesta può proteggere l'informazione. Se la Parte Richiesta non può proteggere l'informazione nel modo voluto dalla parte Richiedente, quest'ultima deciderà se trasmettere, nonostante questo, l'informazione.
Storico versioni
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