Trattato di estradizione
Art. 20
20 / 71CONSULTAZIONI E CONTROVERSIE
In vigore dal 29 lug 2020
CONSULTAZIONI E CONTROVERSIE
1. Le Parti procedono a consultazioni, ove ritenuto di interesse reciproco, al fine di facilitare l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato.
2. Le controversie tra le Parti derivanti dall'applicazione, interpretazione o esecuzione delle diposizioni del presente Trattato, sono risolte mediante negoziati diplomatici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2020-07-17;82#art-tde-20