Art. 20 · CONSULTAZIONI E CONTROVERSIE
Trattato di estradizione

Art. 20

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CONSULTAZIONI E CONTROVERSIE

In vigore dal 29 lug 2020
CONSULTAZIONI E CONTROVERSIE 1. Le Parti procedono a consultazioni, ove ritenuto di interesse reciproco, al fine di facilitare l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato. 2. Le controversie tra le Parti derivanti dall'applicazione, interpretazione o esecuzione delle diposizioni del presente Trattato, sono risolte mediante negoziati diplomatici.
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