Trattato di estradizione
Art. 18
18 / 71TRANSITO
In vigore dal 29 lug 2020
TRANSITO
1. Ciascuna Parte può autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di una persona consegnata all'altro da uno Stato terzo in conformità alle disposizioni del presente Trattato, sempre che non si oppongano ragioni di ordine pubblico.
2. Lo Stato che richiede il transito inoltra allo Stato di transito, per via diplomatica ovvero, nei casi più urgenti, attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (INTERPOL), una domanda contenente l'indicazione della persona in transito e un breve resoconto dei fatti riguardanti il caso. La domanda di transito è accompagnata dalla copia del provvedimento che ha concesso l'estradizione.
Storico versioni
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