Art. 17 · CONSEGNA DI OGGETTI A DOMANDA DELLA PARTE RICHIEDENTE
Trattato di estradizione

Art. 17

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CONSEGNA DI OGGETTI A DOMANDA DELLA PARTE RICHIEDENTE

In vigore dal 29 lug 2020
CONSEGNA DI OGGETTI A DOMANDA DELLA PARTE RICHIEDENTE 1. Per quanto permesso dalle leggi della Parte Richiesta e fatti salvi i diritti dei terzi, che sono debitamente rispettati, tutti i beni, gli strumenti, gli oggetti di valore o i documenti connessi con il reato, rinvenuti al momento dell'arresto, anche quando non sono stati utilizzati per la sua commissione, o che in qualsiasi modo possono servire come prova nel processo, sono consegnati quando si concede l'estradizione anche qualora la stessa non può avere luogo per la morte, la scomparsa o la fuga dell'imputato. 2. La Parte Richiesta può trattenere temporaneamente o consegnare a condizione di restituzione o rimborso gli oggetti a cui si riferisce il paragrafo 1 del presente Articolo, quando possono essere sottoposti a misura cautelare nel territorio di tale Parte nell'ambito di un procedimento penale o di confisca in corso. 3. Quando esistono diritti della Parte Richiesta o di terzi sugli oggetti consegnati, si accerta che essi siano stati consegnati alla Parte Richiedente agli effetti di un processo penale, in conformità alle disposizioni di questo Articolo, e che siano restituiti alla Parte Richiesta nel termine che questa stabilisce e senza alcun onere. 4. Il sequestro di beni o di elementi materiali probatori non pregiudica la richiesta di assistenza che può essere presentata sulla base dei trattati di cooperazione in vigore tra le Parti.
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