Trattato di estradizione
Art. 15
15 / 71CONSEGNA DIFFERITA E CONSEGNA TEMPORANEA
In vigore dal 29 lug 2020
CONSEGNA DIFFERITA E CONSEGNA TEMPORANEA
1. Se, nella Parte Richiesta, nei confronti della persona richiesta è in corso un procedimento penale o è in corso l'esecuzione della pena per un reato diverso da quello per il quale è richiesta l'estradizione, la Parte Richiesta può, dopo aver deciso di concedere l'estradizione, differire la consegna fino alla conclusione del procedimento, fino a quando la persona non sia rimessa in libertà nell'ambito del relativo processo penale o fino alla completa esecuzione della pena. La Parte Richiesta informa la Parte Richiedente di tale differimento.
2. Tuttavia, su domanda dello Stato Richiedente, se non è possibile l'organizzazione di una videoconferenza o il trasferimento dei funzionari che devono eseguire la procedura, la Parte Richiesta può, in conformità alla sua legislazione nazionale, consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte Richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso, concordando i tempi e le modalità della consegna temporanea. La persona consegnata è detenuta durante la sua permanenza nel territorio della Parte Richiedente ed è riconsegnata alla Parte Richiesta nel termine convenuto. Tale periodo di privazione della libertà è computato ai fini della pena da eseguire nella Parte Richiesta.
Storico versioni
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