Art. 11 · GARANZIE
Trattato di estradizione

Art. 11

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GARANZIE

In vigore dal 29 lug 2020
GARANZIE La Parte Richiesta può richiedere, in qualsiasi momento del procedimento di estradizione, alla Parte Richiedente di garantire che alla persona richiesta sia stato assicurato o sarà assicurato un giusto processo e che la stessa non sarà sottoposta a sparizione forzata, o a tortura, nè a trattamenti o a pene crudeli, inumani o degradanti. Le Parti forniscono, ove opportuno, la debita assistenza consolare alla persona consegnata in estradizione.
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