Trattato di estradizione
Art. 11
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In vigore dal 29 lug 2020
GARANZIE
La Parte Richiesta può richiedere, in qualsiasi momento del procedimento di estradizione, alla Parte Richiedente di garantire che alla persona richiesta sia stato assicurato o sarà assicurato un giusto processo e che la stessa non sarà sottoposta a sparizione forzata, o a tortura, nè a trattamenti o a pene crudeli, inumani o degradanti. Le Parti forniscono, ove opportuno, la debita assistenza consolare alla persona consegnata in estradizione.
Storico versioni
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