Trattato di assistenza giudiziaria
Art. 23
46 / 71STRUMENTI PER FAVORIRE LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
In vigore dal 29 lug 2020
STRUMENTI PER FAVORIRE LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA
IN MATERIA PENALE
1. Le Parti cooperano, inoltre, tramite le seguenti modalità:
a) scambio di esperienze in materia di indagini penali, terrorismo, corruzione, tratta di esseri umani, stupefacenti e sostanze chimiche, riciclaggio di denaro, criminalità organizzata e reati connessi, tra gli altri;
b) scambio di informazioni sulle modifiche introdotte nei propri sistemi giudiziari e sui nuovi orientamenti giurisprudenziali nelle materie oggetto del presente strumento, e
c) formazione e aggiornamento dei soggetti incaricati delle indagini e dei processi penali.
2. Per la realizzazione delle attività e degli incontri previsti dal presente Trattato, le Autorità Centrali concordano direttamente la metodologia da utilizzare per ciascuno di essi, nonché la loro durata e il numero dei partecipanti.
3. Le Parti, attraverso le proprie Autorità Centrali, finanziano la cooperazione alla quale si riferisce il presente articolo con i fondi assegnati nei loro rispettivi bilanci, secondo le proprie disponibilità, la destinazione e quant'altro stabilito nelle loro rispettive legislazioni interne.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2020-07-17;82#art-tda-23