Art. 18 · PROTEZIONE DELLE PERSONE CITATE O TRASFERITE NEL TERRITORIO DELLA PARTE RICHIEDENTE
Trattato di assistenza giudiziaria

Art. 18

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PROTEZIONE DELLE PERSONE CITATE O TRASFERITE NEL TERRITORIO DELLA PARTE RICHIEDENTE

In vigore dal 29 lug 2020
PROTEZIONE DELLE PERSONE CITATE O TRASFERITE NEL TERRITORIO DELLA PARTE RICHIEDENTE Qualora sia necessario, la Parte Richiedente assicura la protezione delle persone citate o trasferite nel suo territorio, in conformità agli del presente Trattato.
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