Trattato di assistenza giudiziaria
Art. 18
41 / 71PROTEZIONE DELLE PERSONE CITATE O TRASFERITE NEL TERRITORIO DELLA PARTE RICHIEDENTE
In vigore dal 29 lug 2020
PROTEZIONE DELLE PERSONE CITATE O TRASFERITE
NEL TERRITORIO DELLA PARTE RICHIEDENTE
Qualora sia necessario, la Parte Richiedente assicura la protezione delle persone citate o trasferite nel suo territorio, in conformità agli del presente Trattato.
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Prourn:nir:stato:legge:2020-07-17;82#art-tda-18