Sez. I
Art. 1 (commi 801-884)
9 / 28In vigore dal 1 gen 2027
801. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
802. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 792 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall'ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
803. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:
a) una quota denominata « oneri di riscossione a carico del debitore », pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
b) una quota denominata « spese di notifica ed esecutive », comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
804. Le disposizioni di cui ai commi da 794 a 803 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 792.
805. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo di cui al medesimo articolo 53 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.
806. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le disposizioni in ordine ai seguenti punti:
a) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
b) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente degli estremi dei contratti in materia di affidamento in concessione, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali compensi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;
c) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti oggetto di concessione, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.
807. Per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, o nella sezione separata del medesimo albo, prevista al comma 805, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria:
a) 2.500.000 euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
b) 5 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;
b-bis) 150.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti;
c) 500.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti;
d) un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.
808. I soggetti iscritti alla sezione separata di cui al comma 805 e quelli iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 devono adeguare alle condizioni e alle misure minime di cui al comma 807 il proprio capitale sociale entro il 31 dicembre 2026.
809. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche e del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto.
810. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.
811. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
812. Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 o l'atto di cui al comma 792 sono esenti, o continuano ad essere esenti, dalla registrazione e non devono essere inviate all'Agenzia delle entrate.
813. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200. Per i beni mobili registrati, l'imposta provinciale di trascrizione si applica nella misura fissa di 50 euro tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.
814. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 2-septies dell' del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265;
b) il comma 225 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) il comma 28-sexies dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) l'articolo 3-bis del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;
e) le lettere gg-sexies) e gg-septies) del comma 2 dell' del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
815. I contenuti delle norme vigenti riferite agli agenti della riscossione si intendono applicabili, sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, il cui ramo d'azienda è stato trasferito ai sensi dell', comma 24, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
817. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile.
818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell', comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
819. Il presupposto del canone è:
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
820. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
821. Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:
a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni, ove il comune continui a svolgere tale servizio;
e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847. Per gli impianti ubicati su suolo privato o comunque in aree private, il canone può essere ridotto fino alla metà;
g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, nè superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
822. Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
823. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
824. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
825. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, esclusa quella relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. In caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diversi, la superficie assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione. Nell'ipotesi in cui i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all'installazione dell'impianto siano diversi, il canone è liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi.
826. La tariffa standard annua, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare è la seguente:
===================================================
| Classificazione dei comuni |Tariffa standard |
+===============================+=================+
|Comuni con oltre 500.000 | |
|abitanti |euro 70,00 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni con oltre 100.000 fino a| |
|500.000 abitanti |euro 60,00 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni con oltre 30.000 fino a | |
|100.000 abitanti |euro 50,00 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni con oltre 10.000 fino a | |
|30.000 abitanti |euro 40,00 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni fino a 10.000 abitanti |euro 30,00 |
+-------------------------------+-----------------+
827. La tariffa standard giornaliera, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:
===================================================
| Classificazione dei comuni |Tariffa standard |
+===============================+=================+
|Comuni con oltre 500.000 | |
|abitanti |euro 2 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni con oltre 100.000 fino a| |
|500.000 abitanti |euro 1,30 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni con oltre 30.000 fino a | |
|100.000 abitanti |euro 1,20 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni con oltre 10.000 fino a | |
|30.000 abitanti |euro 0,70 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni fino a 10.000 abitanti |euro 0,60 |
+-------------------------------+-----------------+
828. I comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane non possono collocarsi al di sotto della classe di cui ai commi 826 e 827 riferita ai comuni con popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti. Per le province e per le città metropolitane le tariffe standard annua e giornaliera sono pari a quelle della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti.
829. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
830. È soggetta al canone l'utilizzazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; per tali utilizzazioni la tariffa standard prevista dal comma 826 è ridotta di almeno il 50 per cento.
831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:
+-----------------------------------------+
| Classificazione dei comuni | Tariffa |
+-----------------------------------------+
|Comuni fino a 20.000 abitanti | euro 1,50|
+-----------------------------------------+
|Comuni oltre 20.000 abitanti | euro 1 |
+-----------------------------------------+
In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all' del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.
831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all' del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
832. Gli enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari:
a) eccedenti i mille metri quadrati;
b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può prevedere la riduzione o l'esenzione dal canone;
c) con spettacoli viaggianti;
d) per l'esercizio dell'attività edilizia.
833. Sono esenti dal canone:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purchè di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
e) le occupazioni di aree cimiteriali;
f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
l) le targhe nonché le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede o il cantiere ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purchè attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
834. Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini.
835. Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 del presente articolo. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
836. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all' del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.
837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all', comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
838. Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
839. Il canone di cui al comma 837 è dovuto al comune o alla città metropolitana dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
840. Il canone di cui al comma 837 è determinato dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.
841. La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è la seguente:
===================================================
| Classificazione dei comuni |Tariffa standard |
+===============================+=================+
|Comuni con oltre 500.000 | |
|abitanti |euro 70,00 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni con oltre 100.000 fino a| |
|500.000 abitanti |euro 60,00 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni con oltre 30.000 fino a | |
|100.000 abitanti |euro 50,00 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni con oltre 10.000 fino a | |
|30.000 abitanti |euro 40,00 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni fino a 10.000 abitanti |euro 30,00 |
+-------------------------------+-----------------+
842. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:
===================================================
| Classificazione dei comuni |Tariffa standard |
+===============================+=================+
|Comuni con oltre 500.000 | |
|abitanti |euro 2 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni da oltre 100.000 fino a | |
|500.000 abitanti |euro 1,30 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni da oltre 30.000 fino a | |
|100.000 abitanti |euro 1,20 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni da oltre 10.000 fino a | |
|30.000 abitanti |euro 0,70 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni fino a 10.000 abitanti |euro 0,60 |
+-------------------------------+-----------------+
843. I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. Per l'anno 2020, i comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato.
844. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all' del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
845. Ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative, si applica il comma 821, lettere g) e h), in quanto compatibile.
846. Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.
847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
848. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178.
849. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d-ter) è aggiunta la seguente:
« d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà comunale, da individuare con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I comuni beneficiari nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451. Per l'anno 2020 i comuni beneficiari nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020 previa intesa in sede di Conferenza Statocittà ed autonomie locali ».
850. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178.
851. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino all'anno 2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno 2020, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ».
852. Al fine di sostenere le attività della Fondazione ANT Italia Onlus di Bologna nell'assistenza medico-specialistica gratuita a domicilio dei malati di tumore, è assegnata alla medesima Fondazione un contributo pari a 500.000 euro per l'anno 2020.
853. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: « predetto valore soglia » sono sostituite dalle seguenti: « valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale »;
b) al quarto periodo, le parole: « di cui al primo periodo » sono sostituite dalla seguente: « superiore »;
c) al quinto periodo, dopo le parole: « al valore soglia » è aggiunta la seguente: « superiore ».
854. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 859, le parole: « A partire dall'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « A partire dall'anno 2021 »;
b) al comma 861, le parole: « Limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente con le modalità fissate dal presente comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato SIOPE+ » sono soppresse;
c) al comma 868, le parole: « A decorrere dal 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 2021 ».
855. All'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: « Entro il 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 1° luglio 2020 ».
856. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
857. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2020-2022, sono determinati, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
858. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 15.189.498 euro per l'anno 2020, di 46.011.123 euro per l'anno 2021, di 31.454.444 euro per l'anno 2022, di 201.599.290 euro per l'anno 2023, di 215.491.923 euro per l'anno 2024, di 167.952.895 euro per l'anno 2025, di 378.644.496 euro per l'anno 2026, di 336.492.531 euro per l'anno 2027, di 176.504.373 euro per l'anno 2028, di 176.312.770 euro per l'anno 2029, di 176.037.560 euro per l'anno 2030, di 175.510.748 euro per l'anno 2031, di 177.283.937 euro per l'anno 2032, di 177.257.125 euro per l'anno 2033 e di 177.236.989 euro annui a decorrere dall'anno 2034.
859. Per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria è autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
860. I commi 1 e 2 dell'articolo 59 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sono abrogati.
861. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all', comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è rifinanziato per 5 milioni di euro nell'anno 2021, 15 milioni di euro nell'anno 2022, 25 milioni di euro nell'anno 2023, 26 milioni di euro nell'anno 2024, 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
862. La dotazione del Fondo di cui all', comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall' della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2020 da ripartire in parti uguali a favore delle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell' della legge 11 gennaio 2018, n. 4.
863. In considerazione del venir meno della necessità di accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15:
a) le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all', comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro per l'anno 2020;
b) le risorse di cui al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all', comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di cassa, per un importo pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020.
864. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all', comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 213 milioni di euro nell'anno 2020, di 3 milioni di euro nell'anno 2028, di 45,9 milioni di euro nel 2029 ed è incrementato di 10 milioni di euro nell'anno 2030 e di 25 milioni di euro nell'anno 2031.
865. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all', comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 203 milioni di euro per l'anno 2020 e di 16 milioni di euro per l'anno 2021 ed è incrementato di 145 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
866. Le disposizioni recate dai commi da 867 a 873 di attuazione dell'Accordo sottoscritto il 7 novembre 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale ed il Presidente della regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
867. Con l'Accordo di cui al comma 866 sono attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 13 maggio 2015, n. 154 del 4 luglio 2017, n. 103 del 23 maggio 2018, n. 6 dell'11 gennaio 2019, nonché la sentenza del tribunale amministrativo regionale per la Sardegna n. 194 del 5 marzo 2019, fatta salva la definizione dei costi relativi all'insularità nell'ambito di apposito tavolo.
868. Il contributo alla finanza pubblica della regione Sardegna è stabilito nell'ammontare complessivo di 684,210 milioni di euro per l'anno 2018, di 536 milioni di euro per l'anno 2019 e di 383 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. I predetti contributi, come determinati a decorrere dall'anno 2020, sono versati all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione.
869. È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare per un periodo di tempo definito, non superiore alle annualità considerate nel bilancio di previsione in corso di gestione, il contributo di cui al comma 868 per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento del contributo stesso; contributi di importi superiori sono concordati con la regione. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il contributo di cui al comma 868 può essere altresì incrementato, per un periodo limitato alle annualità considerate nel bilancio di previsione in corso di gestione, di una percentuale non superiore al 10 per cento; contributi di importi superiori sono concordati con la regione.
870. In applicazione del punto 5 dell'Accordo firmato il 7 novembre 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale ed il Presidente della regione Sardegna, è attribuito alla regione un trasferimento di euro 7 milioni per l'anno 2020, di euro 116 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di euro 46 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di euro 81 milioni per l'anno 2025.
871. In applicazione del punto 6 dell'Accordo del 7 novembre 2019 lo Stato riconosce alla regione Sardegna un trasferimento di risorse aggiuntive per spese di investimento di complessivi euro 1.425,8 milioni per le spese di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e valorizzazione di strade, scuole, immobili di proprietà regionale, beni culturali ed archeologici ed aree contermini, nonché per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale, inclusi ospedali e strutture destinate al servizio sanitario regionale, per il potenziamento delle residenze universitarie e delle strutture destinate a servizi connessi al diritto allo studio universitario, per l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale e per l'integrazione dei fondi statali destinati ad opere di prevenzione idrauliche ed idrogeologiche da danni atmosferici da trasferire in quote pari a euro 33,8 milioni per l'anno 2020, euro 114 milioni per l'anno 2021, euro 91 milioni per l'anno 2022, euro 97 milioni per l'anno 2023, euro 94 milioni per l'anno 2024, euro 105 milioni per l'anno 2025, euro 49 milioni per l'anno 2026, euro 117 milioni per l'anno 2027, euro 95 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 145 milioni per l'anno 2032 ed euro 200 milioni per l'anno 2033. Tali somme sono trasferite alla regione, nella misura del 20 per cento, a titolo di acconto a seguito dell'attestazione da parte del Presidente della regione dell'avvio dei lavori ovvero della sottoscrizione dei contratti di acquisto e, per la restante quota dell'80 per cento, a seguito della realizzazione degli stati di avanzamento dei lavori attestata dal Presidente della regione ovvero della avvenuta consegna degli immobili acquistati, parimenti attestata dal Presidente della regione, nei limiti delle quote annuali, con possibilità di rimodulare le stesse secondo le esigenze degli stati di avanzamento, nel rispetto dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Lo Stato riconosce alla regione Sardegna l'assegnazione di euro 111 milioni per investimenti in ambito sanitario a valere sulle risorse da ripartire di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rideterminate dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da erogare nella misura del 20 per cento a titolo di acconto a seguito dell'attestazione dell'avvio dei lavori e per la restante quota dell'80 per cento a seguito della realizzazione degli stati di avanzamento dei lavori.
872. A decorrere dall'anno 2020 alle province della regione Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari è attribuito un contributo di 10 milioni di euro annui. Il contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione alla differenza tra il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto della riduzione della spesa di personale registrata da ciascun ente nel periodo dal 2014 al 2018, e dei contributi ricevuti ai sensi dell' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017, e dell', comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché degli importi non più dovuti di cui all'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come indicati nella tabella 2 allegata al citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Il contributo di cui al periodo precedente è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.
873. All'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
874. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di euro 15 milioni per l'anno 2020, euro 114 milioni per l'anno 2021, euro 91 milioni per l'anno 2022, euro 97 milioni per l'anno 2023, euro 94 milioni per l'anno 2024, euro 105 milioni per l'anno 2025, euro 49 milioni per l'anno 2026, euro 117 milioni per l'anno 2027, euro 95 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 145 milioni per l'anno 2032 ed euro 200 milioni per l'anno 2033. Un ulteriore importo, pari a 18,8 milioni di euro, delle somme iscritte nel conto dei residui sul fondo di cui al periodo precedente per l'anno 2020, è versato all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno.
875. A decorrere dall'anno 2020 è riconosciuto a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Regione siciliana un contributo di 80 milioni di euro annui. Il contributo spettante a ciascun ente è determinato secondo la tabella di seguito riportata.
Il contributo di cui al periodo precedente è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti.
In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.
=====================================================================
| Ente | Importo |
+================================================+==================+
|Città metropolitana di Catania | 16.261.402|
+------------------------------------------------+------------------+
|Città metropolitana di Messina | 10.406.809|
+------------------------------------------------+------------------+
|Città metropolitana di Palermo | 17.718.885|
+------------------------------------------------+------------------+
|subtotale città metropolitane | 44.387.096|
+------------------------------------------------+------------------+
|% di copertura per città metropolitane | 40,51%|
+------------------------------------------------+------------------+
|LCC di Agrigento | 7.146.531|
+------------------------------------------------+------------------+
|LCC di Caltanissetta | 4.943.572|
+------------------------------------------------+------------------+
|LCC di Enna | 4.053.997|
+------------------------------------------------+------------------+
|LCC di Ragusa | 5.559.427|
+------------------------------------------------+------------------+
|LCC di Siracusa | 7.157.158|
+------------------------------------------------+------------------+
|LCC di Trapani | 6.752.219|
+------------------------------------------------+------------------+
|subtotale LCC | 35.612.904|
+------------------------------------------------+------------------+
|% copertura per LCC | 40,51%|
+------------------------------------------------+------------------+
| Totale... | 80.000.000|
+------------------------------------------------+------------------+
876. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all' del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, applicato al bilancio nell'esercizio precedente e non ripianato a causa del mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni può essere ripianato nei tre esercizi successivi, in quote costanti, con altre risorse dell'ente ovvero, sempre nei medesimi tre esercizi, in quote determinate in ragione dell'esigibilità dei suddetti trasferimenti secondo il piano di erogazione delle somme comunicato formalmente dall'ente erogatore, anche mediante sottoscrizione di apposita intesa con l'ente beneficiario.
877. All' del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « per ciascuno degli anni 2016- 2019 » sono aggiunte le seguenti: «, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022 »;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: « ed entro il 20 dicembre 2019 per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 ».
878. Il fondo istituito dall'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è esteso ai Paesi non africani d'importanza prioritaria per i movimenti migratori e rinominato « Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori ». A tale Fondo è assegnata una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022.
879. Ai cittadini di origine italiana di nazionalità venezuelana che hanno presentato richiesta del possesso dello status civitatis italiano alla data di entrata in vigore della presente legge è concesso il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell' del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero il permesso di soggiorno per esigenze di carattere umanitario. A tal fine è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020.
880. Al fine di attuare l' del Memorandum firmato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Lake Chad Basin Commission, è cofinanziato lo studio di fattibilità del « Progetto Transaqua » per euro 1.500.000 per l'anno 2021 tramite il Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori.
881. Al fine di accelerare i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza in favore dei cittadini stranieri di origine italiana di nazionalità venezuelana che presentano richiesta del possesso dello status civitatis italiano, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
882. Il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito dall'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per essere destinato sulla base delle modalità stabilite con il decreto di cui al comma 883 e nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma alle seguenti finalità:
a) interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, di cui alla legge 7 aprile 2017, n. 47;
b) rimborso a favore delle aziende di un importo fino al 50 per cento dei costi sostenuti per permessi di lavoro retribuiti accordati come clausola di maggior beneficio ai tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, fino a 60 ore per tutore, per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria;
c) rimborso a favore dei tutori volontari delle spese sostenute per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria.
883. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del comma 882, ivi incluse quelle concernenti le modalità di richiesta dei contributi e relativa assegnazione nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 882.
884. Alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riconosciuto un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Note all'articolo
- Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto: - (con l'art. 1, comma 5-bis) che "In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le graduatorie dei concorsi per l'assunzione di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di assistente giudiziario, gia' inserite nei piani assunzionali approvati e finanziati per il triennio 2019-2021, possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2021"; - (con l'art. 1, comma 10-septies) che "Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' differito dal 15 gennaio al 15 maggio e il termine di cui all'articolo 1, comma 53, della citata legge n. 160 del 2019 e' differito dal 28 febbraio al 30 giugno. Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate dagli enti locali dopo il 15 gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"; - (con l'art. 4, comma 3-quater) che "Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"; - (con l'art. 4, comma 3-sexies) che "L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente ai sigari, e' differita al 1° gennaio 2021".
- Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto: - (con l'art. 69, comma 3) che "I termini previsti dall'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dagli articoli 24, 25 e 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati di 6 mesi."; - (con l'art. 74, comma 01) che "Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze di polizia e delle Forze armate, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 4.111.000 per l'anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e degli oneri di cui ai successivi periodi. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' integrato di 253 unita' per trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego. Al personale di cui al secondo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125"; - (con l'art. 74-ter, commi 1 e 2) che "Per consentire lo svolgimento da parte delle Forze armate dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' integrato delle 253 unita' di cui all'articolo 74, comma 01, del presente decreto, per novanta giorni a decorrere dal 17 marzo 2020. Il contingente di 7.050 unita' di personale previsto dall'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, puo' essere impiegato, oltre che per le attivita' previste dalla stessa norma, anche per quelle concernenti il contenimento della diffusione del COVID-19".
- Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto (con l'art. 177, comma 1, lettere a), b) e b-bis)) che "In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a: a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed&breakfast , dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate"; b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni". Ha inoltre disposto (con l'art. 31, comma 3-bis) che "Al fine di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese, la dotazione finanziaria del Fondo per la competitivita' delle filiere agricole di cui all'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020". Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, nel modificare l'art. 74-ter, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha conseguentemente disposto (con l'art. 22, comma 1, lettera b)) che "Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si dispone che: [...] b) l'intero contingente di cui all'articolo 74-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' integrato di ulteriori 500 unita' dalla data di effettivo impiego fino al 31 luglio 2020".
- Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, ha disposto: - (con l'art. 32, comma 6) che "Il termine del 30 settembre 2020 di cui all'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' prorogato al 30 settembre 2021 limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni"; - (con l'art. 51, comma 1-bis) che "Per l'anno 2020 il termine di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' prorogato al 15 novembre 2020; conseguentemente, il termine di cui al comma 34 dello stesso articolo 1 e' prorogato, per l'anno 2020, al 15 dicembre 2020"; - (con l'art. 60, comma 6) che "Per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la dotazione del Fondo IPCEI di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 950 milioni di euro per l'anno 2021"; - (con l'art. 73, comma 2) che "La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.750 milioni di euro per l'anno 2021"; - (con l'art. 78, commi 1, 2, 3 e 4) che "In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160" relativa agli immobili previsti dall'art. 78, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e nel rispetto delle previsioni contenute nei commi 2, 3 e 4 del medesimo art. 78 del D.L. 104/2020. La L. 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, ha disposto (con l'art. 1, comma 579) che "In deroga all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli atti di aggiornamento di cui al presente comma presentati entro il 31 dicembre 2020, le rendite catastali rideterminate in seguito alla revisione del classamento degli immobili nel rispetto dei criteri di cui al comma 578 hanno effetto dal 1° gennaio 2020".
- Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attivita' riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate". Ha inoltre disposto (con l'art. 9-bis, comma 1) che "Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 9 del presente decreto, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attivita' riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate e che gli immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate, alla data del 26 novembre 2020, con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto".
- La L. 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto: - (con l'art. 1, comma 7) che "Il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia e altre misure correlate, di cui al comma 339 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato di 3.012,1 milioni di euro per l'anno 2021"; - (con l'art. 1, comma 9) che "Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' ridotto di 1.150 milioni di euro nell'anno 2021 e di 1.426 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022"; - (con l'art. 1, comma 156) che "Al fine di garantire le attivita' di inclusione sociale delle persone con differenti disabilita' in base agli obiettivi e ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, il contributo di cui al comma 337 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' integrato di ulteriori 400.000 euro per l'anno 2021"; - (con l'art. 1, comma 543) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021, di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023"; - (con l'art. 1, comma 578) che "Il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei, di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2021, da destinare alla digitalizzazione del patrimonio nonche' alla progettazione di podcast e di percorsi espositivi funzionali alla fruizione delle opere e alla predisposizione di programmi di didattica telematica (e-learning)"; - (con l'art. 1, comma 599) che in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della presente legge relativa agli immobili previsti dall'art. 1, comma 599, lettere a), b), c) e d); - (con l'art. 1, comma 635) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021"; - (con l'art. 1, comma 808) che "Il contributo di 80 milioni di euro riconosciuto a favore dei liberi consorzi e delle citta' metropolitane della Regione siciliana ai sensi dell'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' aumentato a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. L'incremento del contributo spettante a ciascun ente e' determinato in proporzione alle risorse assegnate a ciascun ente sulla base della tabella riportata nel citato comma 875 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019"; - (con l'art. 1, comma 922) che "L'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 18 unita' per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 50 unita' per l'anno 2023".
- Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto: - (con l'art. 3, comma 11-bis) che "Per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' prorogata all'anno 2027 alle medesime condizioni di cui all'articolo 1, comma 547, della citata legge n. 160 del 2019"; - Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 32, comma 6) che "Il termine del 30 settembre 2020 di cui all'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' prorogato al 30 settembre 2022 limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni. La validita' delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022, e' prorogata al 30 settembre 2022".
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.L. 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto (con l'art. 57-bis, comma 5-bis) che "La Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui al comma 98 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' soppressa e i relativi compiti sono attribuiti al Comitato tecnico di supporto di cui al comma 7 del presente articolo".
- Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, ha disposto (con l'art. 6-sexies, comma 1) che "In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto". Ha inoltre disposto (con l'art. 6-sexies, comma 2) che "L'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attivita' di cui siano anche gestori".
- Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto: - (con l'art. 19, comma 2) che "Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale di cui alla lettera b) del comma 287 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' pari al 15 per cento. Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta. Ai fini del presente comma la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio". - (con l'art. 68, comma 15-bis) che "Al fine di potenziare gli interventi in favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e di promuovere le filiere e i distretti di agricoltura biologica di cui all'articolo 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' disposto per l'anno 2021 lo stanziamento di 15 milioni di euro". - (con l'art. 77, comma 1) che "Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul reddito dei lavoratori, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato nel limite annuo massimo di 45 milioni di euro per l'anno 2021".
- Il D.L. 8 giugno 2021, n. 79 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "In considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo dell'ISEE, connesso anche al beneficio di cui all'articolo 1, nonche', piu' in generale, al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dalla legge 1° aprile 2021, n. 46, per l'anno 2021 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato di 30 milioni di euro".
- Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia di cui al comma 339, del presente articolo e' incrementato di 6.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 14-quinquies, lettere a) e b)) che "Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui e' prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della societa' di vendita, il canone e' dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette societa' di vendita; b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attivita' strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilita', quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo e' dovuto nella misura minima di 800 euro".
- Il D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, ha disposto (con l'art. 24, comma 6-bis) che "Il termine massimo per l'aggiudicazione degli interventi a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e' fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno, non oltre il 31 marzo 2023 al fine di poter rispettare gli obiettivi del Piano".
- La L. 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 178) che "Il Fondo per la disabilita' e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e' denominato « Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilita' » ed e' trasferito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilita' finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilita' di competenza dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita'. A tal fine, il predetto Fondo e' incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026"; - (con l'art. 1, comma 543) che "In applicazione dell'accordo tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, il contributo alla finanza pubblica della regione Sardegna di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' rideterminato in 306,400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178"; - (con l'art. 1, comma 823) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 103, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 6 milioni di euro per l'anno 2022"; - (con l'art. 1, comma 1003) che "Per le finalita' e con i provvedimenti normativi di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il fondo ivi previsto e' incrementato di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".
- Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto (con l'art. 14, comma 2-bis) che "Il comma 394 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che il differimento dei termini previsti dal comma 810 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche alle imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70". Il D.L.14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto (con l'art. 32, comma 6) che "Il termine del 30 settembre 2020 di cui all'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' prorogato al 30 settembre 2023 limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni. La validita' delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022, e' prorogata al 30 settembre 2023".
- La Corte Cosituzionale con sentenza 11 gennaio - 4 marzo 2022, n. 54 (in G.U. 1ª s.s. 9/03/2022, n. 10) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), [...] dell'art. 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) [...] nella formulazione antecedente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 4, della legge n. 238 del 2021, nella parte in cui escludono dalla concessione dell'assegno di natalita' i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attivita' lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali e' consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002".
- Il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, ha disposto (con l'art. 19-bis, comma 1) che "Al fine di garantire il potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in considerazione della grave crisi del settore ippico, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il medesimo Ministero sono incrementati di una unita', da destinare all'istituzione di una posizione dirigenziale di livello generale. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come definita dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e dall'articolo 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale".
- Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122, ha disposto (con l'art. 35, comma 4) che "Il termine per la presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi 769 e 770, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'anno di imposta 2021 e' differito al 31 dicembre 2022".
- Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, ha disposto (con l'art. 49, comma 1-bis) che "In considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) connesso anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, per l'anno 2022 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato di euro 13 milioni".
- Il D.L. 4 maggio 2022, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2022, n. 84, ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che "In considerazione della situazione politica internazionale e dei correlati rischi connessi alla cybersicurezza, l'articolo 1, comma 628, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica per l'anno 2023 alle elezioni politiche".
- Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Al fine di rendere piu' efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del credito d'imposta del 50 per cento e del 40 per cento previste dall'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, a condizione che le attivita' formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalita' stabilite con il medesimo decreto ministeriale".
- Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, come modificato dal D.L. 23 settembre 2022, n. 144, ha disposto (con l'art. 49, comma 1-bis) che "In considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) connesso anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, per l'anno 2022 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato di euro 28 milioni".
- La Corte Costituzionale con sentenza 12 settembre - 13 ottobre 2022, n. 209 (in G.U. 1ª s.s. 19/10/2022, n. 42) ha dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziche' disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»; [...] in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019; [...] in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, come successivamente modificato dall'art. 5-decies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215".
- Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, ha disposto (con l'art. 35, comma 4) che "Il termine per la presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi 769 e 770, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'anno di imposta 2021 e' prorogato al 30 giugno 2023".
- La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 629) che "Il contributo di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato di 200.000 euro per l'anno 2023"; - (con l'art. 1, comma 836) che "La disposizione di cui al comma 835 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022".
- Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, ha disposto (con l'art. 32, comma 6) che "Il termine del 30 settembre 2020 di cui all'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' prorogato al 30 settembre 2024 limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni. La validita' delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2024, e' prorogata al 30 settembre 2024".
- Il D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Al fine di omogeneizzare i trattamenti accessori del personale del comparto ministeri, il fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234".
- Il D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 ha disposto (con l'art. 25-bis, comma 1) che "Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in aggiunta alle risorse ivi previste, e' autorizzata la spesa di euro 1,2 milioni per l'anno 2023, di euro 4 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di euro 2,8 milioni per l'anno 2028, che costituisce tetto di spesa, alle medesime condizioni previste dall'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69". Ha inoltre disposto (con l'art. 32, comma 1) che "In considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) connesso anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, nonche' all'introduzione di nuove misure a sostegno delle famiglie previste nella legge 29 dicembre 2022, n. 197, per l'anno 2023 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato di 30 milioni di euro limitatamente alle attivita' legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini dell'ISEE, affidate ai centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159".
- Il D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, come modificato dal D.L. 10 maggio 2023, n. 51, ha disposto (con l'art. 24, comma 6-bis) che "Il termine massimo per l'aggiudicazione degli interventi a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e' fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno, non oltre il termine di aggiudicazione previsto dagli obiettivi del Piano".
- Il D.L. 22 giugno 2023, n. 75 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpretano nel senso che le risorse ivi previste sono ripartite, secondo le modalita' individuate dal medesimo comma 463, a decorrere dal 2020, tra tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente".
- La L. 30 dicembre 2023, n. 213 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 71) che "L'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' le norme da questo richiamate o sostituite si interpretano, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che: a) gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attivita' previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalita' non commerciali; b) gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attivita' stesse, purche' essa non determini la cessazione definitiva della strumentalita'"; - (con l'art. 1, comma 72) che "Limitatamente all'anno 2023, le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe sono tempestive, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, se inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023. Il termine per la pubblicazione delle delibere inserite ai sensi del periodo precedente, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, e' fissato al 15 gennaio 2024"; - (con l'art. 1, comma 74) che "A decorrere dall'anno 2024, nel caso in cui i termini del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, scadano nei giorni di sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo"; - (con l'art. 1, comma 321) che "A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 390 e 391, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogate".
- Il D.L. 15 maggio 2024, n. 63, ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che la dotazione del Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali, di cui all'articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 600.000 euro a decorrere dall'anno 2024.
- La L. 30 dicembre 2024, n. 207 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 253) che "Al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione delle persone con disabilita' attraverso lo sport, il contributo destinato alle attivita' del progetto Filippide, di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025"; - (con l'art. 1, comma 799, lettere a) e b)) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' ridotta con riferimento: - a) al comma 42, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030; - b) al comma 51, di 200 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031"; - (con l'art. 1, comma 800) che "Il fondo denominato «Programma innovativo nazionale per la qualita' dell'abitare», di cui al comma 443 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' ridotto di 53.036.470 euro per l'anno 2029, di 54.596.367 euro per l'anno 2030, di 54.635.365 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e di 51.281.588 euro per l'anno 2033".
- La L. 30 dicembre 2025, n. 199 ha disposto (con l'art. 1, comma 856) che "L'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le attivita' didattiche, svolte negli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono svolte con modalita' non commerciali quando il loro corrispettivo medio percepito e' inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito nonche' dal Ministero dell'universita' e della ricerca. In ogni caso non si da' luogo al rimborso delle somme gia' versate".
- Il D.L. 11 marzo 2026, n. 32, ha disposto (con l'art. 1, comma 12) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla quota assegnata, con DPCM 23 dicembre 2020, al Ministero delle infrastrutture e trasporti e destinata al programma ANAS «manutenzione straordinaria» e' incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e 222 milioni di euro per l'anno 2028".
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