Art. 5
Accordo

Art. 5

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In vigore dal 21 dic 2019
Ciascuna delle due Parti favorirà sul proprio territorio, su base di reciprocità e di comune accordo, la creazione di Istituzioni scolastiche dell'altra Parte, impegnandosi a garantire le migliori facilitazioni possibili per il funzionamento e l'attività di tali istituzioni.
Storico versioni

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