Accordo
Art. 20
20 / 20In vigore dal 21 dic 2019
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.
Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte. Tale denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'accordo salvo che entrambi le Parti decidano diversamente.
Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente tramite la via diplomatica. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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