Art. 17
Accordo

Art. 17

17 / 20
In vigore dal 21 dic 2019
Ciascuna delle Parti si impegna a facilitare nel proprio territorio, nell'osservanza delle rispettive legislazioni vigenti, l'ingresso, la permanenza e l'uscita delle persone, dei materiali e delle attrezzature dell'altra Parte che siano previsti nell'ambito delle attività indicate nel presente Accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2019-11-25;153#art-a-17