Art. 21 · Partecipazione del Rappresentante dello Stato Richiedente
Trattato di estradizione

Art. 21

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Partecipazione del Rappresentante dello Stato Richiedente

In vigore dal 21 dic 2019
Partecipazione del Rappresentante dello Stato Richiedente Lo Stato Richiedente ha facoltà di intervenire nel procedimento di estradizione attraverso un proprio rappresentante che dovrà essere sentito prima della decisione giudiziale sull'estradizione, ove ne faccia richiesta il detto Stato.
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