Trattato di estradizione
Art. 8
8 / 49Arresto provvisorio
In vigore dal 20 dic 2019
Arresto provvisorio
1. Lo Stato Richiedente può domandare l'arresto provvisorio della persona richiesta in vista della presentazione della richiesta di estradizione. La domanda di arresto provvisorio è avanzata per iscritto.
2. La domanda di arresto provvisorio contiene le informazioni di cui all', paragrafo 1, del presente Trattato e la manifestazione dell'intenzione di presentare una richiesta formale di estradizione. Lo Stato Richiesto può richiedere informazioni supplementari a norma dell'.
3. Una volta ricevuta la domanda di arresto provvisorio, lo Stato Richiesto adotta le misure necessarie per assicurare la custodia della persona richiesta ed informa prontamente lo Stato Richiedente dell'esito della sua domanda.
4. L'arresto provvisorio e le eventuali misure coercitive imposte cessano di avere efficacia se, entro i sessanta giorni successivi all'arresto della persona richiesta, lo Stato Richiesto non ha ricevuto la formale richiesta di estradizione. Su motivata domanda dello Stato Richiedente, tale termine può essere esteso di quindici giorni.
5. La cessazione dell'arresto provvisorio, ai sensi del precedente paragrafo 4, non impedisce l'estradizione della persona richiesta se successivamente lo Stato Richiesto riceve la formale richiesta di estradizione in conformità alle condizioni ed ai limiti del presente Trattato.
Storico versioni
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