Trattato di estradizione
Art. 22
22 / 49Disposizioni finali
In vigore dal 20 dic 2019
Disposizioni finali
1. Il presente Trattato entrerà in vigore trenta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le parti si saranno comunicate, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure richieste dalla loro legislazione nazionale e avrà durata illimitata.
2. Il presente Trattato potrà essere modificato per mutuo consenso delle parti. Le suddette modifiche entreranno in vigore secondo la procedura prescritta al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Ciascuna parte potrà recedere dal presente Trattato, in qualsiasi momento, mediante notificazione scritta, diretta all'altra Parte, per via diplomatica, nel qual caso gli effetti del Trattato cesseranno centottanta giorni dopo la data della ricezione della corrispondente notifica.
4. Il presente Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.
5. Il presente Trattato abroga e sostituisce la Convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori firmata tra i due Stati a Roma il 6 maggio 1873.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.
Fatto a Roma, il giorno ventisette del mese maggio, dell'anno 2016 in due originali ciascuno, nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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